I casi in cui è possibile ottenere l’esonerod all’obbligo di aggiornamento professionale sono indicati all’articolo 7 delle “Linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo. Testo vigente dal 1 gennaio 2024 con modifiche vigenti a partire dal 1 settembre 2025”, in particolare, il comma d) del suddetto articolo 7 chiarisce che:
<<A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura privata di appartenenza;
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i 
quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il con
tratto di impiego).>>