Risposta:
L’architetto, nello svolgimento della propria attività professionale, è costantemente sottoposto a responsabilità civili, amministrative, penali e disciplinari. A tutela del professionista e della committenza, il Dpr 137/2012, cosiddetto “Riforma delle Professioni” ha istituito l’obbligo per chiunque eserciti una libera attività, compresi quindi architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, di stipulare un’assicurazione RC per la responsabilità civile e professionale. L’art.5 infatti così recita:
Art.5. Obbligo di assicurazione
1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
L’obbligo quindi sussiste “nei confronti del cliente” al momento della ricezione di un incarico; obbligo che decade in assenza dello svolgersi dell’attività. La Riforma delle professioni ha fatto riferimento, in particolare, all’art.3, comma 5 del Decreto Legge 13 agosto 2011, al quale si rimanda, convertito con modificazioni nella legge 148/2011, entrata in vigore il 13 agosto del 2013. Il professionista ha l’obbligo di “rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico” (ricordiamo l’obbligo della sottoscrizione del disciplinare d’incarico) “gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale”.
La violazione di tale norma, oltre a costituire illecito disciplinare, per cui si è sanzionati dal Consiglio di disciplina del proprio Ordine, espone a rischi economici non indifferenti il professionista. E’ bene sottolineare, infatti, come il massimale cui la polizza fa riferimento, non abbia alcuna relazione con l’importo medio delle opere della propria pratica quotidiana; i danni che potrebbero derivare al cliente, e non solo , sono infatti di altra natura e di altro rango; basti citare il danno che ne deriva da una errata interpretazione di una norma contenuta in un piano regolatore o dal malaugurato caso di grave incidente ad un operaio, per incuria del DL o per omesso controllo del CSE, anche nel caso di una piccola ristrutturazione, solo per fare qualche esempio.
E’ il regime di libero mercato che consente ad ogni architetto di vagliare le offerte assicurative, valutare preventivi e condizioni, e stipulare l’assicurazione che meglio si attagli alle proprie esigenze. E’ bene sapere, per le proprie risoluzioni, che Inarcassa, ente di previdenza di ingegneri ed architetti, ha stipulato una convenzione assicurativa, che è il caso di conoscere e approfondire, che vede quale controparte la Assigeco di Milano, coverholder della inglese Lloyd’s.