Onorari

Necessario prologo al breve excursus che segue è ricordare, in particolare a chi si appresta ad intraprendere il nostro difficile ma bellissimo mestiere, di come sia obbligatoria, in ottemperanza della legge 124/2017, la stipula di una lettera d’incarico con la Committenza (ci si riferisce in particolare ai lavori privati) e che in questa vengano rese note le prestazioni da effettuare, i tempi necessari, le specifiche della Polizza assicurativa (numero, massimale, scadenza, ecc) e le spettanze, calcolate nei modi e con i criteri ritenuti personalmente più opportuni.

Ma andiamo con ordine

La Legge 24 GIUGNO 1923, n.1395 Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti, istituisce gli Ordini professionali e prescrive, all’art. 5: Gli iscritti nell’Albo eleggono il proprio Consiglio dell’Ordine, che (…) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

Con la Legge 2 MARZO 1949, n.143 Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti vengono definiti i minimi tariffari obbligatori mediante computazioni che pongano a base le Tabelle alla stessa allegate. La tariffa definita dalla L.143/’49 e ss.mm.ii. è stata riferimento utilizzato sia per gli incarichi pubblici sia per quelli privati per circa cinquanta anni, fino agli anni 2000.

È con il D.M. 4 aprile 2001 Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività ai sensi dell’articolo 17,comma 14 bis, della legge 11 febbraio 1994 n.109 (Legge quadro sui Lavori pubblici) che vengono definite nuove tabelle e nuova metodologia per il calcolo degli onorari relativi ai lavori pubblici suddividendo le fasi di progettazione in preliminare, definitiva e esecutiva.

Sino al cosiddetto DECRETO BERSANI. Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248 Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitivita’, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi mediante il quale, all’art.2, vengono abrogate le disposizioni che prevedano l’obbligatorietà di tariffe. Non le norme sul calcolo degli onorari ma l’obbligo della applicazione dei minimi tariffari, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza. In caso di disaccordo o contenzioso il compenso è definito ancora in base alle norme precedenti.

Qualche anno dopo, il DECRETO MONTI, D.L. 1/2012 poi Legge 24/03/2012 n.27 Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture sancisce l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e annuncia il decreto parametri da utilizzare nel caso di contenzioso: Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito (…) al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico e deve indicare i dati della polizza assicurativa (…) In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Sul mercato l’unica certezza viene di fatto demandata al Codice civile – Libro Quinto – Del lavoro, Titolo III – Del lavoro autonomo Art. 2233 – Compenso. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

Per determinare i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale (quindi esclusivamente in sede di contenzioso) dei compensi per le professioni, viene emesso il Regolamento cui al Decreto Ministero Giustizia n.140/2012Art.1 L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto (…) Art. 34 1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all’articolo 33 è stabilito tenendo conto dei parametri V, P, G, Q. Per la prima volta vengono qui definiti questi parametri: V = costo economico delle singole categorie componenti dell’opera (es. lavori edili, strutture, impianti… etc.) P = valore percentuale relativo all’importo delle singole categorie componenti l’opera; G = complessità della prestazione (valore compreso fra un minimo e un massimo); Q = specificità della prestazione (ad esempio, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori…. etc.) Il costo delle prestazioni è dato da: C P = V x G x Q x P. A eccezione del parametro “P” gli altri (G e Q) sono facilmente desumibili dalle tabelle allegate al D.M., mentre il parametro “V” (valore dell’opera) è dato dal preventivo di progetto o dal consuntivo dei lavori oppure può essere determinato attraverso tabelle ministeriali esistenti riportanti i valori unitari delle opere”.

Successivamente, rivolto sostazialmente ai Rup che debbano determinare gli onorari da porre a base d’asta in sede di gara, viene pubblicato il Decreto Ministero Giustizia n.143/2013. Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria. 1. Il presente decreto individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria

Il precedente Decreto 143/2003 viene modificato dal vigente DECRETO 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La Legge n.124/2017 Legge annuale per il mercato e la concorrenza, colma una lacuna del precedente Decreto Monti, specificando, all’1 comma 150 come Il professionista debba rendere noto obbligatoriamente in forma scritta o digitale la misura del compenso.

Appare più che evidente che a tutela della propria attività e degli onorari maturandi o maturati è il professionista che deve sottoscrivere con il Committente, ci si riferisce in particolare ai lavori privati, un apposito disciplinare d’icarico come già detto. Sembra utile a tal proposito riportare il collegamento alla pagina del Consiglio Nazionale Architetti da cui avere accesso a diversi tipi di Lettere d’incarico da utilizzare come traccia per la stipula di una contrattazione.

Si riporta infine un interessante testo dal sito istituzionale del Consiglio Nazionale Architetti: L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con la chiusura dell’istruttoria I781 nei confronti degli Ordini di Roma, Firenze e Torino, rei di aver pubblicato sui propri siti internet istituzionali le previgenti tariffe professionali, ora abrogate, ha chiarito dall’Antitrust che il D.M. n. 140/2012, tuttora vigente, regola i compensi professionali in sede di giudizio, che i professionisti sono tenuti a stipulare con il committente un contratto in forma scritta al momento dell’affidamento dell’incarico, secondo quanto stabilito dal nuovo codice deontologico, e che l’assenza di contratto scritto costituisce illecito disciplinare, nonché che in caso di contrasto tra professionista e cliente, l’Ordine ha la facoltà di prevenire un contenzioso giudiziale, anche attraverso il parere che gli compete istituzionalmente ex art. 37 RD. 2537/1925 ed ex art 636 c.p.c. I Consigli degli Ordini dovranno, comunque, astenersi da condotte che violino il principio della centralità dell’accordo negoziale, al fine di ripristinare l’abrogato sistema tariffario.