FAQ
Vorrei Sapere – Risposte alle domande frequenti
Per mantenere un rapporto costante con gli iscritti, l’Ordine degli Architetti di Palermo ha istituito un apposito indirizzo di posta elettronica vorreisapere.ordinearchitettipa@gmail.com
che potrà consentire ad ogni iscritto di porre domande di chiarimento su temi relativi all’attività professionale.
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate, se di pubblico interesse, su questa pagina.
L’attività del Dottorato di ricerca è soggetta a gestione separata, è quindi possibile mantenere l’iscrizione all’Ordine e la partita iva. È possibile anche svolgere la libera professione ma nei limiti fissati dal Regolamento dell’Università presso cui si svolge l’attività; in particolare è necessario chiedere l’autorizzazione al Collegio del Dottorato di ricerca per ogni prestazione professionale che si intende effettuare, tenendo conto anche dei limiti economici relativi agi onorari fissati dallo stesso Regolamento.
Il Consiglio nazionale si è recentemente espresso sull’argomento con nota Prot.0000841 del 12/07/2024 inviata al Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Caserta, di cui si riporta il testo:
Competenze architetto iunior per funzioni di progettazione e DL fabbricato semplice
______________
Con riferimento al quesito posto, si segnala che numerosi sono i pareri del CNAPPC sull’argomento, cui si rinvia, e che confermano quanto segue.
Formano oggetto dell’attività professionale dell’architetto iunior, ai sensi dell’art. 16 comma 5 lettera a) del DPR 328/2001:
“1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate”.
Ai sensi del primo punto dell’art. 16 predetto, l’architetto iunior può assumere un ruolo di concorso e collaborazione in tutte le fasi del processo edilizio; mentre, ai sensi del secondo punto dell’art.16, può svolgere direttamente ed autonomamente attività progettuale e/o direzione di lavori ma solo su costruzioni civili semplici e con l’uso di metodologie standardizzate.
In sostanza, l’architetto iunior ha la possibilità di partecipare a progettazioni complesse sotto la direzione e il controllo di un architetto iscritto nella sezione “A” al precipuo scopo di evitare che nella concreta fase di realizzazione delle stesse possano essere commessi, per inesperienza legata alla mancata conclusione del ciclo di studi completo, errori potenzialmente forieri di conseguenze negative nella progettazione di opere più rilevanti; l’architetto iunior può svolgere l’attività di collaborazione esclusivamente con riguardo ad opere edilizie (cioè le opere, lavorazioni e interventi che mirano a realizzare, modificare, riparare o demolire, di norma, un edificio, e che, comunque individuate, devono essere finalizzate alla realizzazione dello stesso comprese le operepubbliche); può svolgere attività autonoma per le costruzioni civili semplici con l’uso di metodologie standardizzate.
Appare possibile definire la “metodologia standardizzata” come una metodologia che è ormai consolidata e non ha bisogno di ulteriore sperimentazione, e che viene normalmente insegnata nei corsi di studio universitari triennali, e pertanto non ha carattere di ricerca, di innovazione e di sperimentazione.
Per le “costruzioni civili semplici”, nel concetto di “semplice”, manca ogni riferimento di ordine quantitativo, dovendo ritenersi quella costruzione che, indipendentemente dalle sue caratteristiche quantitative, e dal materiale di costruzione, risulta priva di particolari elementi di complessità e/o difficoltà.
In buona sostanza, la costruzione civile “semplice” è quella per la cui progettazione e realizzazione non si presentano particolari difficoltà e complessità di applicazione delle relative regole scientifiche e/o tecniche, tanto da poter ricorrere a procedure standardizzate cioè di uso comune e normate, e pertanto va valutata caso per caso mediante analisi del progetto.
18/7/2024
Nel ricordare come sia possibile presentare la domanda di una nuova iscrizione per l’Albo CTU dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno, rimandiamo alla pagina “Portale Albo CTU, Periti Ed Elenco Nazionale” all’interno del nostro sito, pubblicata nel gennaio di quest’anno.
È possibile, nel suo caso, essere esonerati dall’obbligo della formazione. È sufficiente caricare sul Portale servizi del CNA la richiesta di esonero, selezionando il menu “Crediti formativi” e, successivamente, “Certificazioni/Esoneri” e “Inserisci nuova richiesta”; sarà la nostra Segreteria ad approvare l’istanza.
8/7/2024
L’Esame di Abilitazione alla professione di Architetto, di Pianificatore, di Paesaggista o di Conservatore secondo la norma vigente si compone di quattro prove: una pratica della durata di 10 ore (redazione di un progetto), due prove scritte (una relazione tecnica relativa al progetto da svolgere durante la prova pratica e un tema su un argomento) e infine una prova orale.
L’ordinanza n. 635 del Ministro dell’Università e della Ricerca del 29 aprile, in deroga alle disposizioni normative vigenti, prevede che per la prima e la seconda sessione dell’anno 2024 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni siano costituiti da una prova orale e una scritta o pratica (laddove previste dalla normativa come per le nostre professioni) da svolgersi in presenza presso le sedi di esame.
Nei fatti per Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è prevista la prova pratica, pertanto non si faranno le prove scritte.
Per quanto riguarda la valutazione della prova pratica, la Commissione attribuirà fino ad un massimo di 50 punti complessivi; la prova si considererà superata, e quindi si sarà ammessi alla prova orale, con il raggiungimento di una votazione di almeno 30/50.
Ordinanza Ministeriale n. 635 del 29-04-2024
2/7/2024
Si richiama l’articolo 16 coma 5 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonche’ della disciplina dei relativi ordinamenti. (GU Serie Generale n.190 del 17-08-2001 – Suppl. Ordinario n. 212)
Art. 16.
Attivita’ professionali
(…)
5. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite dalla vigente normativa:
(…)
b) per il settore “pianificazione”:
1) le attivita’ basate sull’applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attivita’ di pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l’analisi e la gestione della citta’ e del territorio;
3) l’analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.
Ne deriva che tra le prestazioni professionali che il pianificatore Junior può rendere figurino le relazioni VAS e VIA, mentre non rientrano la presentazione di CILA – DOCFA, l’esecuzione di frazionamenti, accorpamenti catastali nè la redazione perizie valutative.
06/06/2024
Sembra più che opportuno sgombrare il campo, ancora una volta, da una serie di convinzioni, tra i nostri iscritti, che non trovano fondamento nella vigente normativa.
Chi è iscritto all’Albo di una professione regolamentata, come è il nostro caso, non esercita prestazioni occasionali e non può esercitare la libera professione senza il possesso di una partita IVA e senza emissione di una Fattura.
L’art. 61 del D. Lgs. 276/2003 definisce quali “prestazioni occasionali” i rapporti di durata complessiva non superiore, nell’anno solare, a 30 giorni con lo stesso committente ed un compenso complessivo annuo, percepito dallo stesso committente, non superiore a € 5.000.
Il comma 3 esclude da tali prestazioni i professionisti iscritti agli Albi di appartenenza che pertanto sono obbligati ad aprire la Partita Iva e rispettare, a meno di non incorrere nel reato di evasione, i conseguenti obblighi fiscali: emissione fattura inserendo contributo alla cassa professionale, Iva e detrazione per ritenuta d’acconto ove ricorrano.
L’iscrizione all’Albo CTU comporterà lo svolgimento di una attività professionale per cui rientra pienamente nelle disposizioni cui sopra.
Si riporta a tal proposito la risposta già resa al quesito n.38, più in basso:
Il termine “occasionale” non è, in questo ambito, sinonimo di “sporadico”. In merito al quesito dà una esaustiva e definitiva risposta la Risoluzione n.41/2020 emessa dall’Agenzia delle Entrate che, dal portale Fiscomania.com, viene qui ben commentata.
Se ne consiglia un’attenta lettura al fine di non perseguire procedure che risultano ancora erroneamente praticate da molti iscritti a questo Ordine.
In ultimo, ai sensi del DPR 137/2012, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, in presenza anche di un solo committente, hanno l’obbligo di stipulare un’assicurazione RC per la responsabilità civile e professionale.
12/2/2024
Il rapporto con Imateria non è più in essere. In tutta Italia, buona parte degli Ordini provinciali, come il nostro, è migrata sulla piattaforma gestita direttamente dal Consiglio nazionale degli Architetti rsggiungibile all’url https://portaleservizi.cnappc.it/, su questo è possibile consultare la propria situazione reativa ai Crediti Formativi Professionali ed avere contezza degli eventi formativi; sul Portale Servizi del CNAPPC confluiscono i servizi – siano essi già esistenti oppure di nuova costituzione – offerti dal Consiglio Nazionale agli Ordini territoriali e agli iscritti; sullo stesso è possibile gestire facilmente le richieste di iscrizione ai corsi a catalogo e quelle di assistenza ed avere a disposizione un’area di caricamento per presentare le documentazioni e le dichiarazioni richieste. I dati e le informazioni pregresse sono stati importati nella nuova infrastruttura digitale senza perdere lo storico delle informazioni.
Tra le integrazioni della nuova piattaforma si prevede il rilascio della certificazione della situazione formativa ai soggetti Iscritti e l’accesso alla piattaforma attraverso PC o dispositivi mobili, con “login sicuro”, utilizzando le stesse credenziali dell’accesso centralizzato o con Spid; entrambe le modalità garantiscono e tutelano la corretta identità utente, assicurando la massima riservatezza dei dati e il rispetto della privacy.
6/2/2024
IMPORTI E SCADENZE PREVISTE
Tassa di iscrizione annuale per i singoli professionisti:
– € 195,00 – pagamento eseguito entro il 29/2/2024
– € 250,00 – pagamento eseguito dopo il 29/2/2024
Tassa annuale per i singoli professionisti che accedono alla prima iscrizione:
– € 95,00 – pagamento eseguito contestualmente alla presentazione dell’istanza d’iscrizione;
– € 145,00 – per le successive due annualità con pagamento eseguito entro il 29/2/2024;
– € 195,00 – per le successive due annualità con pagamento eseguito oltre il 29/2/2024;
Tassa annuale di iscrizione per le Società di professionisti:
– € 300,00 – pagamento eseguito entro il 29/22024;
– € 400,00 – pagamento eseguito oltre il 29/2/2024;
Poiché il mancato pagamento della quota d’iscrizione, ai sensi dell’art. 4 comma 6 delle Norme Deontologiche, costituisce violazione disciplinare, per tutti i pagamenti effettuali dopo la data del 30/6/2024 il Consiglio dell’Ordine trasmetterà al Consiglio di Disciplina l’elenco degli iscritti morosi che non avessero ancora provveduto al pagamento della quota annuale e contestualmente avvierà le opportune azioni legali per il recupero del credito.
Agli iscritti ancora privi di PEC verrà inviato il PagoPa per il pagamento della tassa tramite raccomandata a/r, l’importo sarà maggiorato di 15 € a copertura delle spese di trasmissione e di segretaria.
15/1/2024
I nodi legati ai discordanti pareri si sciolgono richiamando l’articolo 15 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonche’ della disciplina dei relativi ordinamenti. (GU Serie Generale n.190 del 17-08-2001 – Suppl. Ordinario n. 212)
Art. 15.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo professionale dell’ordine degli architetti, che assume la denominazione: “Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori”, sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. La sezione A e’ ripartita nei seguenti settori:
a) architettura;
b) pianificazione territoriale;
c) paesaggistica;
d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.
3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore “architettura” spetta il titolo di architetto;
b) agli iscritti nel settore “pianificazione territoriale” spetta il titolo di pianificatore territoriale;
c) agli iscritti nel settore “paesaggistica” spetta il titolo di paesaggista;
d) agli iscritti nel settore “conservazione dei beni architettonici ed ambientali” spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali.
4. La sezione B e’ ripartita nei seguenti settori:
a) architettura;
b) pianificazione.
5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore “architettura” spetta il titolo di architetto iunior;
b) agli iscritti nel settore “pianificazione” spetta il titolo di pianificatore iunior.
6. L’iscrizione all’albo professionale e’ accompagnata dalle dizioni: “sezione A – settore architettura”, “sezione A – settore pianificazione territoriale”, “sezione A – settore paesaggistica”, “sezione A – settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali”, “sezione B – settore architettura”, “sezione B – settore pianificazione”.
In merito alle prestazioni professionali di competenza appare sempre utile sottolineare come lo stesso Decreto chiarisca i diversi campi di azione; al di fuori di quanto normato può configurarsi il reato di esercizio abusivo della professione
Art. 16.
Attivita’ professionali
1. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione A – settore “architettura”, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite dalla vigente normativa, le attivita’ gia’ stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.
2. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione A – settore “pianificazione territoriale”:
a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e della citta’;
b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attivita’ di valutazione ambientale e di fattibilita’ dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.
3. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione A – settore “paesaggistica”:
a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
b) la redazione di piani paesistici;
c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.
4. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione A – settore “conservazione dei beni architettonici ed ambientali”:
a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.
5. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite
dalla vigente normativa:
a) per il settore “architettura”:
1) le attivita’ basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attivita’ di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilita’ e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica.
b) per il settore “pianificazione”:
1) le attivita’ basate sull’applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attivita’ di pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l’analisi e la gestione della citta’ e del territorio;
3) l’analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.
15/12/2023
Di norma le stazioni appaltanti richiedono, in sede di Disciplinare di gara, la specifica relativa alla suddivisione delle competenze tra i partecipanti, Suddivisione che, in sede di certificazione della prestazione, viene effettuata in base agli importi delle categorie di lavoro: architettura, strutture, impianti meccanici, elettrici, geologia, ecc
Nel caso in cui ciò non sia avvenuto bisogna distinguere caso per caso, ad esempio se il Concorso è inerente a un progetto di restauro e l’RTP è composto da ingegneri, architetti, geologi, la categoria E.22, sempre a mo’ d’esempio, non può che essere attribuita alla figura dell’architetto e così via.
Quando non si sia stabilita una suddivisione e le prestazioni sono espletabili, senza distinzione, dai vari componenti del Raggruppamento, come per opere edili, strutturali ed impiantistiche (appannaggio sia di architetti che di ingegneri indifferentemente) l’importo globale delle opere non può essere, in ogni caso, attribuito e certificato, ad ogni singolo componente ma suddiviso o in percentuali uguali o secondo scrittura privata tra i sodali che, su questo concordamento, potranno chiedere le diverse certificazioni alla stazione appaltante.
1/11/2023
Per esercitare la libera professione di architetto si deve essere obbligatoriamente iscritti ad Inarcassa; i requisiti per la relativa iscrizione sono i seguenti:
- Iscrizione all’Ordine professionale;
- Possesso di Partita IVA individuale o di associazione o di società di professionisti;
- Non assoggettamento ad un’altra forma di previdenza obbligatoria.
pertanto se sei iscritta ad Inarcassa per l’esercizio della libera professione, non necessità l’iscrizione alla gestione separata INPS .
L’iscrizione alla gestione separata INPS è obbligatoria se eserciti la professione come architetto, mentre sei assoggettato ad INPS come dipendente. In questo caso oltre ai contributi da versare a gestione separata INPS, dovrai obbligatoriamente versare ad Inarcassa il 4% di contributo integrativo che è a carico del committente. Per ogni altra informazione o approfondimento puoi contattare Emanuele Nicosia, Consigliere responsabile del Dipartimento Rapporti con Inarcassa, ai seguenti recapiti nicosiarch@gmail.com o cell.3683666424
15/10/2023
Tra i documenti da allegare alla Domanda di iscrizione all’Ordine non è prevista la ricevuta di pagamento della tassa regionale per “conseguimento titolo” ma, in ossequio alla Circolare n.581 del 12/7/2011 emessa dal Consiglio Nazionale degli Architetti, una semplice autocertificazione di avere adempiuto all’obbligo legislativo derivante dall’art.190 del RD n. 1592 del 31/10/1933. È da specificare, però, che non sussiste un obbligo preciso di rifiuto di iscrizione all’Albo senza il pagamento della suddetta tassa; un obbligo legato all’iscrizione sussiste solo in base alla verifica del possesso del requisito dell’avvenuto superamento dell’esame di abilitazione.
4/10/2023
Per cancellare il proprio nome dall’Albo di questo Ordine si può consultare la pagina Segreteria, a questo link, e scaricare il modulo, in pdf, Domanda cancellazione e modalità.
9/6/2023
Convenzioni per firma digitale: L’Ordine ha da tempo stipulato convenzione con Visura S.p.a. per particolari condizioni di acquisto di firma digitale, sia remota che tramite chiavetta usb. Ogni informazione sulla nostra pagina, qui il link.
Incompatibilità tra il dottorato di ricerca e la libera professione: Il Regolamento per il Dottorato Ricerca, varato nell’aprile dello scorso anno, all’art.14 comma 1, recita 1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 10 comma 2, lettera b) (dottorato industriale) del DM 226/2021. Il collegio dei docenti, con il parere favorevole del tutor del dottorando, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l’ambito formativo del dottorato. Il collegio di dottorato ai fini del rilascio della prevista autorizzazione valuta la compatibilità delle attività retribuite da autorizzare con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. Ove l’importo delle attività retribuite superi nell’anno quello della borsa, il dottorando perde il diritto alla medesima. Il richiamo all'”impegno esclusivo e a tempo pieno” scioglie ogni dubbio sulla incompatibilità con altre attività, a meno di successive disposizioni per le quali sarà necessario, a nostro parere, una rassicurante conferma presso gli Uffici del Rettorato.
Sulla possibilità di esercitare la libera professione non avendo partita iva: la risposta è negativa, l’esercizio della libera professione è strettamente legato al possesso della partita Iva. Invitiamo a leggere la risposta ai quesiti nn. 9 e 38.
9/6/2023
Risposta:
Come noto sono state da tempo abrogate le norme relative alle tariffe professionali. La determinazione dei propri compensi, da concordare obbligatoriamente in forma scritta stipulando un disciplinare d’incarico, va fatta valutando le spese, l’impegno e le proprie aspettative. Tale determinazione può essere rappresentata secondo cifra a forfait o secondo un criterio di calcolo (a percentuale ad esempio) che, espressamente concordato con la committenza, si può derivare anche da tariffe abrogate come il T.U. 143/49, o il Decreto 4 aprile 2001. Per quanto riguarda la sanatoria della veranda, l’Ordine non ha titolo per fare considerazioni sulle cifre di mercato. Suggeriamo di dare un’occhiata alla pagina https://www.ordinearchitettipalermo.it/onorari/ ricca di link alle norme e di considerazioni n merito al quesito.
13/1/2023
Risposta:
Per far valere il pagamento nel 2022 l’iscrizione deve essere ratificata in una seduta di Consiglio del nuovo anno. Quindi delle due l’una: Si presenta la richiesta di iscrizione nel mese di gennaio oppure, presentando la domanda alla fine del corrente anno 2021 si può specificare la precisa richiesta di essere iscritti a partire dal prossimo genaio 2022, in modo da evitare che l’iscrizione venga ratificata entro il mese di dicembre, (pagando a breve distanza nuova tassa annuale di iscrizione).
Circa il domicilio, se ha residenza FUORI provincia deve scaricare il modulo per iscrizione con domicilio professionale che si differenzia dalla domanda standard perchè deve dichiarare di svolgere l’attività professionale prevalentemente in questa provincia.
Migliori precisazioni a questo link
28/1/2023
Risposta:
In merito al quesito posto è da ricordare come recentemente la legge n.37/2019 abbia modificato l’art. 5 comma 3 della Legge 39/1989 in questi termini: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile (…) con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi”.
Il Consiglio nazionale con un approfondimento, nota Prot. 803/2019, si è espresso sulla materia in questi termini: “La norma individua quindi una duplice incompatibilità, sia per l’esercizio di professioni intellettuali relative al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione “e comunque” in situazioni di conflitto di interessi, non prevedendo la congiunzione “o” tra le incompatibilità, ma specificando che debba essere valutata “comunque” una situazione di conflitto di intessi per una professione intellettuale come quella dell’architetto e al contempo una attività di mediazione.
Quanto al settore merceologico, appare evidente che esercitare attività di mediazione in ambito immobiliare ed essere progettista/direttore dei lavori/progettista dell’immobile o sul terreno oggetto di mediazione possa agevolmente ritenersi nel “medesimo settore merceologico”, sussistendovi in questi casi anche delle “situazioni di conflitto di interessi”.
28/1/2022
Risposta:
Pur non essendo prevista nel nostro ordinamento una norma che disciplini l’obbligo di conservazione della documentazione prodotta è il caso di sottolineare come qualificandosi il rapporto tra committente e professionista quale obbligazione contrattuale ne derivi che i diritti (cfr. art. 2946 del Codice civile) godano di un termine ordinario di prescrizione di 10 anni.
In merito ai Sal, come ogni documentazione prodotta in forza della commessa ricevuta (se quindi oltre la Direziona lavori si ha l’incarico della Misura e contabilità), anche questi sono soggetti alla conservazione e alla consegna nei termini prescritti.
28/1/2023
Risposta:
Il termine “occasionale” non è, in questo ambito, sinonimo di “sporadico”. In merito al quesito dà una esaustiva e definitiva risposta la Risoluzione n.41/2020 emessa dall’Agenzia delle Entrate che, dal portale Fiscomania.com, viene qui ben commentata.
Se ne consiglia un’attenta lettura al fine di non perseguire procedure che risultano erroneamente praticate da molti iscritti a questo Ordine.
28/1/2022
Risposta:
Sì, nulla osta all’esercizio della professione in Italia per un iscritto all’Ordine del Lussemburgo, a maggior ragione tra l’altro, avendo acquisito il diploma universitario e l’abilitazione in Italia.
Il reciproco riconoscimento dei titoli è regolato tra le nazioni europee, nel campo che riguarda la nostra professione, dalla Direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi
Risposta:
Sì. Può scaricare i moduli dal sito, compilarli e contattare la Segreteria per concordare un appuntamento in sede. Mille auguri per la professione che si appresta ad esercitare, bella e impegnativa.
Risposta:
L’architetto, nello svolgimento della propria attività professionale, è costantemente sottoposto a responsabilità civili, amministrative, penali e disciplinari. A tutela del professionista e della committenza, il Dpr 137/2012, cosiddetto “Riforma delle Professioni” ha istituito l’obbligo per chiunque eserciti una libera attività, compresi quindi architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, di stipulare un’assicurazione RC per la responsabilità civile e professionale. L’art.5 infatti così recita:
Art.5. Obbligo di assicurazione
1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
L’obbligo quindi sussiste “nei confronti del cliente” al momento della ricezione di un incarico; obbligo che decade in assenza dello svolgersi dell’attività. La Riforma delle professioni ha fatto riferimento, in particolare, all’art.3, comma 5 del Decreto Legge 13 agosto 2011, al quale si rimanda, convertito con modificazioni nella legge 148/2011, entrata in vigore il 13 agosto del 2013. Il professionista ha l’obbligo di “rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico” (ricordiamo l’obbligo della sottoscrizione del disciplinare d’incarico) “gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale”.
La violazione di tale norma, oltre a costituire illecito disciplinare, per cui si è sanzionati dal Consiglio di disciplina del proprio Ordine, espone a rischi economici non indifferenti il professionista. E’ bene sottolineare, infatti, come il massimale cui la polizza fa riferimento, non abbia alcuna relazione con l’importo medio delle opere della propria pratica quotidiana; i danni che potrebbero derivare al cliente, e non solo , sono infatti di altra natura e di altro rango; basti citare il danno che ne deriva da una errata interpretazione di una norma contenuta in un piano regolatore o dal malaugurato caso di grave incidente ad un operaio, per incuria del DL o per omesso controllo del CSE, anche nel caso di una piccola ristrutturazione, solo per fare qualche esempio.
E’ il regime di libero mercato che consente ad ogni architetto di vagliare le offerte assicurative, valutare preventivi e condizioni, e stipulare l’assicurazione che meglio si attagli alle proprie esigenze. E’ bene sapere, per le proprie risoluzioni, che Inarcassa, ente di previdenza di ingegneri ed architetti, ha stipulato una convenzione assicurativa, che è il caso di conoscere e approfondire, che vede quale controparte la Assigeco di Milano, coverholder della inglese Lloyd’s.
Risposta:
Rimandiamo al DM n.38 del 29 aprile 2020, con particolare riferimento all’art.1 che differisce i termini della prima sessione degli esami di Stato e al DM n.57 del 29 aprile 2020 che prescrive che l’esame venga costituito, per la prima sessione dell’anno 2020, da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. In merito allo svolgimento sarà la Commissione a chiarirne i termini.
Risposta:
E’ bene precisare come debba considerarsi necessaria e indispensabile l’assistenza di un legale per questioni come quella esposta. La risposta, comunque, sembrerebbe affermativa; viene in soccorso la Sentenza del Tar Basilicata n.72/2013 che ha sancito come, quando un bando di concorso preveda, come requisito di ammissione, il Diploma di Geometra, vada ammesso al concorso anche il candidato in possesso della Laurea in Ingegneria o della Laurea in Architettura.
Si veda anche TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 9.5.2008, n. 463, sull’assorbimento del diploma di geometra nella laurea in architettura. Va da sè inoltre che venga assorbito il criterio di iscrizione al proprio Albo professionale.
Risposta:
Se i seminari sono stati seguiti tramite enti terzi accreditati al CNAPPC , non è necessario caricare su Im@teria l’autocertificazione poiché sarà l’Ente stesso a riconoscere i cfp. Se l’Ente non è accreditato li può inserire tra le certificazioni, delle quali verranno riconosciute per un massimo di 5 cfp per anno.
Risposta:
Nel segnalare la Sentenza 20/03/2004 n. 469 del TAR Torino (Ai fini dei concorsi pubblici la laurea in ingegneria edile è equipollente a quella in ingegneria civile e a quella in architettura) la rinviamo alla pagina del MIUR relativa alla equipollenze tra titoli accademici italiani ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
Risposta:
Con le raccomandazioni contenute nel Dpcm dell’11 marzo vengono mantenute le attività (Codice ATeco 71) “degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche”.
Il decreto, inoltre, restringe la possibilità di spostamenti in questi termini: «È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute».
Risposta:
Architetti e altri professionisti iscritti agli Albi professionali hanno diritto all’indennità se iscritti a una Cassa di previdenza.
Risposta:
Premesso che, ai sensi del d.p.r. 445/2000, dal 1 gennaio 2012 agli Uffici pubblici è vietato rilasciare ai privati certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (per cui è valida l’autocertificazione), dovendo comunque richiederlo è necessario inviare un bonifico di 33 euro per due marche da bollo da 16 (una da applicare nell’istanza di rilascio di certificato in Bollo e l’altra da applicare sul certificato) e 1 euro per costo certificato all”Ordine, IBAN IT68O0200804657000101768716.
La segreteria predisporrà il certificato e lo trasmetterà al richiedente via PEC.
Risposta:
Tra i requisiti per l’ottenimento del bonus una tantum di 600 euro non rientra il numero di anni di iscrizione ma esclusivamente l’iscrizione ad Inarcassa alla data della richiesta o al 23 febbraio 2020.
Risposta:
In considerazione dell’emergenza di questi giorni, non essendo possibile la partecipazione diretta a corsi e convegni, tutti gli Ordini provinciali italiani hanno concordato di riservare posti, oltre che ai propri anche ad altri iscritti.
Per questa ragione, nel caso in esame, 55 posti sono riservati a chi non è iscritto al nostro Ordine; “riservati” ma non necessariamente già “prenotati”. Contattando la segreteria, all’indirizzo architetti@palermo.awn.it, o chiamando il 334 8350129, è possibile entrare a far parte della lista di attesa.
Risposta:
Si, è possibile la partecipazione a tutti coloro che si sono iscritti in tempo.
Risposta:
Il servizio di assistenza continuerà ad essere garantito attraverso i consueti canali – mail e telefono – e il personale di segreteria potrà essere contattato dal lunedì al l venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ai numeri 347-3405535 e 334-8350129
Risposta:
La procedura per recuperare Pin e Password è semplice, basta andare su questo link e compilare i dati richiesti.
Risposta:
L’accredito è automatico se divulgato attraverso la piattaforma Im@teria; in caso contrario è necessario autocertificare i CFP acquisiti mediante la procedura fornita, all’interno del sito Im@teria, dal menu “Autocertificazione formativa” (al momento disabilitato)
Risposta:
No.
Risposta:
Riteniamo sia possibile sollecitare la segreteria di Inarcassa affinche porti presto a buon fine l’iter necessario all’iscrizione. Il corretto destinatario della sua richiesta è proprio l’Ente di previdenza, chiami il call center allo 02 91979700.
Risposta:
E’ sufficiente l’inserimento su iM@teria.
Risposta:
Si, è prevista l’attribuzione di un indirizzo pec su dominio archiworldpec.it, contatti la segreteria tramite email a architetti@palermo.awn.it.
Risposta:
Si, è possibile conseguire CFP con tutti i corsi pubblicati su iM@teria.
Risposta:
Si, è possibile; è necessario contattare la segreteria all’indirizzo architetti@palermo.awn.it.
Risposta:
Il Consiglio nazionale ha deliberato la proroga del semestre di ravvedimento operoso per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo; la nuova scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2020. Qui il link per leggere la Circolare n.22 del 10 marzo emanata dal CNA.
Risposta:
Questo Ordine sta già provvedendo con una richiesta formale a sollecitare l’autorità giudiziaria. Allo stesso modo con l’Amministrazione regionale per accreditare ai Comuni le somme dei finanziamenti in corso per liquidare i costi dei lavori eseguiti e le prestazioni professionali
Risposta:
Dai beneficiari del sussidio sono esclusi i titolari di pensione Inarcassa; rimandiamo, in ogni caso, ogni ulteriore precisazione direttamente alla fonte: tra i contatti, il call center Inarcassa allo 02 91979700.
Risposta:
Dal sito Inarcassa: “La platea dei beneficiari è costituita da tutti i professionisti che siano iscritti a Inarcassa alla data della richiesta o al 23 febbraio 2020 (data di attivazione dei provvedimenti restrittivi da parte del Governo).
Hanno diritto all’indennità anche coloro che hanno presentata domanda di iscrizione ma il cui provvedimento sia in corso, se la decorrenza di iscrizione è fissata in data antecedente il 1° aprile 2020.
Sono esclusi i titolari di pensione Inarcassa e di altro ente. Per analogia a quanto sopra riportato sono esclusi i pensionandi, vale a dire coloro che hanno presentato domanda di pensione, avendone i requisiti, e il cui provvedimento di liquidazione sia in corso.”
A differenza della prima bozza di decreto attuativo, il testo definitivo non contiene il requisito della regolarità in materia di obblighi contributivi.
Risposta:
Il Decreto MISE 37/2008, all’art.3, comma 2, prescrive espressamente che “Il responsabile tecnico (..) svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa”, come la libera professione.
Risposta:
Il requisito necessario, ma non sufficiente, non è essere iscritto all’Albo ma ad Inarcassa o all’Inps.
Risposta:
In merito si riscontra una diffusa disinformazione: L’iscritto all’Ordine professionale non può emettere ricevute di prestazione occasionale.
L’art. 61 del D. Lgs. 276/2003 definisce quali prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore, nell’anno solare, a 30 giorni con lo stesso committente ed un compenso complessivo annuo, percepito dallo stesso committente, non superiore a € 5.000.
Il comma 3 esclude da tali prestazioni i professionisti iscritti agli Albi di appartenenza che pertanto sono obbligati ad aprire la Partita Iva e rispettare, a meno di non incorrere nel reato di evasione, i conseguenti obblighi fiscali: emissione fattura inserendo contributo alla cassa professionale, Iva e detrazione per ritenuta d’acconto ove ricorrano.
Risposta:
Dipende dall’Istituto di previdenza al quale si è iscritti.
Risposta:
Inarcassa – Può beneficiare del sussidio una tantum di 600 euro il professionista che sia iscritto a Inarcassa alla data della richiesta o al 23 febbraio 2020 (data di attivazione dei provvedimenti restrittivi da parte del Governo). Hanno diritto all’indennità anche coloro che hanno presentata domanda di iscrizione ma il cui provvedimento sia in corso, se la decorrenza di iscrizione è fissata in data antecedente il 1° aprile 2020.
INPS – Il sussidio è emesso in favore di:
- liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivo al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (sono compresi anche gli iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco);
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e non abbiano rapporti di lavoro al 17 marzo 2020;
- lavoratori del settore agricolo purché abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e non siano titolari di pensione diretta;
- lavoratori dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, corrispondenti a un reddito non superiore a 50.000 euro.
Risposta:
Il corso di aggiornamento in prevenzione incendi, nonostante le quattro richieste di manifestazioni di interesse inviate agli scritti dall’Ordine nel corso degli scorsi 12 mesi, non ha raggiunto il numero necessario per essere attivato. I pochi iscritti sono stati dirottati al corso dell’Ordine dei periti, che avrebbe avuro inizio il 5 marzo, se non fossero sopraggiunti gli eventi che conosciamo. Anche il corso base di 120 ore, organizzato dal nostro Ordine doveva partire il 9 marzo ma non è stato possibile .
Per l’attivazione in modalità fad sincrono, abbiamo già contattato, e siamo in attesa di risposta, il Comando dei Vigili del fuoco per predisporlo insieme. Pubblichiamo qui la Circolare n. 43_31 marzo 2020 “Differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio”, emessa dal CNA.
Risposta:
La procedura da seguire è la definizione, così come concordato, della rateizzazione di ogni incombenza e successivamente chiedere, via pec, la cancellazione dall’Albo.
Risposta:
La sede dell’Ordine è chiusa per il divieto di assembramento cui agli ultimi Decreti. La scadenza del periodo di moratoria è stata comunque prorogata a fine anno. Sul sito iM@teria è possibile trovare diversi corsi da seguire da on line.
Risposta:
In Soprintendenza, ci risulta per le vie brevi, è stato adottato un sistema di smart working. L’email cui fare riferimento, per la sezione paesaggistica è sopripa.uo3@regione.sicilia.it. La pec, per inoltro delle istanze, è sopripa@certmail.regione.sicilia.it.
Risposta:
Se iscritto Inarcassa è sufficiente collegarsi attraverso la pagina Inarcassa on line con il proprio account. Se sotto gestione Inps, è necessario andare su inps.it, al momento (le 14:30 del 1/4/2020) non disponibile.
Risposta:
Si, l’Ordine si sta attivando in tal senso, il punto è all’ordine del giorno del prossimo Consiglio, che si svolgerà in video conferenza.