FAQ
Vorrei Sapere – Risposte alle domande frequenti
Per mantenere un rapporto costante con gli iscritti in questo particolare momento di emergenza sanitaria l’Ordine degli Architetti di Palermo ha istituito un apposito indirizzo di posta elettronica vorreisapere.ordinearchitettipa@gmail.com
che potrà consentire ad ogni iscritto di porre domande di chiarimento sull’attuale fase e su tutti i temi complessi che in questo momento interagiscono con l’attività professionale.
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate, se di pubblico interesse, su questa pagina.
Risposta:
Come noto sono state da tempo abrogate le norme relative alle tariffe professionali. La determinazione dei propri compensi, da concordare obbligatoriamente in forma scritta stipulando un disciplinare d’incarico, va fatta valutando le spese, l’impegno e le proprie aspettative. Tale determinazione può essere rappresentata secondo cifra a forfait o secondo un criterio di calcolo (a percentuale ad esempio) che, espressamente concordato con la committenza, si può derivare anche da tariffe abrogate come il T.U. 143/49, o il Decreto 4 aprile 2001. Per quanto riguarda la sanatoria della veranda, l’Ordine non ha titolo per fare considerazioni sulle cifre di mercato. Suggeriamo di dare un’occhiata alla pagina https://www.ordinearchitettipalermo.it/onorari/ ricca di link alle norme e di considerazioni n merito al quesito.
Risposta:
Per far valere il pagamento nel 2022 l’iscrizione deve essere ratificata in una seduta di Consiglio del nuovo anno. Quindi delle due l’una: Si presenta la richiesta di iscrizione nel mese di gennaio oppure, presentando la domanda alla fine del corrente anno 2021 si può specificare la precisa richiesta di essere iscritti a partire dal prossimo genaio 2022, in modo da evitare che l’iscrizione venga ratificata entro il mese di dicembre, (pagando a breve distanza nuova tassa annuale di iscrizione).
Circa il domicilio, se ha residenza FUORI provincia deve scaricare il modulo per iscrizione con domicilio professionale che si differenzia dalla domanda standard perchè deve dichiarare di svolgere l’attività professionale prevalentemente in questa provincia.
40) Desidero sapere i confini di incompatibilità tra l’attività di architetto e la mediazione immobiliare. La norma cita “architetto nell’edilizia” come incompatibile con “mediatore immobiliare”.
Con la prima dizione, si intende il direttore lavori, il progettista esecutivo e firmatario di progetti presso Enti Pubblici o si estende a tutte le attività riconducibili all’abilitazione professionale?. Se ci si registra presso la Camera di Commercio nel registro imprese come mediatore immobiliare ci si deve cancellare dall’Albo?. Attendo un Vostro cortese riscontro con appoggi normativi e giurisprudenziali di riferimento.Ordine degli Architetti di Palermo2023-04-04T08:36:10+00:00Risposta:
In merito al quesito posto è da ricordare come recentemente la legge n.37/2019 abbia modificato l’art. 5 comma 3 della Legge 39/1989 in questi termini: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile (…) con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi”.
Il Consiglio nazionale con un approfondimento, nota Prot. 803/2019, si è espresso sulla materia in questi termini: “La norma individua quindi una duplice incompatibilità, sia per l’esercizio di professioni intellettuali relative al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione “e comunque” in situazioni di conflitto di interessi, non prevedendo la congiunzione “o” tra le incompatibilità, ma specificando che debba essere valutata “comunque” una situazione di conflitto di intessi per una professione intellettuale come quella dell’architetto e al contempo una attività di mediazione.
Quanto al settore merceologico, appare evidente che esercitare attività di mediazione in ambito immobiliare ed essere progettista/direttore dei lavori/progettista dell’immobile o sul terreno oggetto di mediazione possa agevolmente ritenersi nel “medesimo settore merceologico”, sussistendovi in questi casi anche delle “situazioni di conflitto di interessi”.
Risposta:
Pur non essendo prevista nel nostro ordinamento una norma che disciplini l’obbligo di conservazione della documentazione prodotta è il caso di sottolineare come qualificandosi il rapporto tra committente e professionista quale obbligazione contrattuale ne derivi che i diritti (cfr. art. 2946 del Codice civile) godano di un termine ordinario di prescrizione di 10 anni.
In merito ai Sal, come ogni documentazione prodotta in forza della commessa ricevuta (se quindi oltre la Direziona lavori si ha l’incarico della Misura e contabilità), anche questi sono soggetti alla conservazione e alla consegna nei termini prescritti.
38) Sono un iscritto al solo albo degli Architetti P. P.C. e sono dipendente della pubblica istruzione. Volevo sapere se è possibile nella mia situazione redigere degli atti catastali ( 2 o 3 variazioni docfa non di più) con la famosa prestazione occasionale, considerando che:
· Sono dipendente della pubblica istruzione e avendo un’altra forma di previdenza non posso essere iscritto a INARCASSA;
· La gestione separata è prevista su redditi eccedenti i 5.000 euro e non sarà il mio caso perché si tratterebbe di cifre molto inferiori;
· Chiederei autorizzazione al dirigente scolastico;
· Le prestazioni avrebbero carattere di saltuarietà e secondarietà.
Risposta:
Il termine “occasionale” non è, in questo ambito, sinonimo di “sporadico”. In merito al quesito dà una esaustiva e definitiva risposta la Risoluzione n.41/2020 emessa dall’Agenzia delle Entrate che, dal portale Fiscomania.com, viene qui ben commentata.
Se ne consiglia un’attenta lettura al fine di non perseguire procedure che risultano erroneamente praticate da molti iscritti a questo Ordine.
Risposta:
Sì, nulla osta all’esercizio della professione in Italia per un iscritto all’Ordine del Lussemburgo, a maggior ragione tra l’altro, avendo acquisito il diploma universitario e l’abilitazione in Italia.
Il reciproco riconoscimento dei titoli è regolato tra le nazioni europee, nel campo che riguarda la nostra professione, dalla Direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi
36) Salve, vorrei delle informazioni in merito all’iscrizione all’Albo. Ho sostenuto e superato l’esame di abilitazione per la professione di Architetto durante l’ultima sessione a Palermo; ed ho scaricato, e preso visione, dal vostro sito il modulo relativo alla domanda d’iscrizione all’Albo da consegnare presso i vostri uffici.
Sul mio portale studenti, dell’Università degli Studi di Palermo, è già possibile scaricare l’autocertificazione del titolo di abilitazione e dunque volevo sapere: posso già procedere a presentare la domanda di iscrizione all’albo presso i vostri uffici? Il caricamento del titolo di abilitazione sul portale studenti rappresenta di fatto il completamento dell’iter-amministrativo o devo aspettare la pubblicazione ufficiale degli elenchi degli abilitati?Ordine degli Architetti di Palermo2023-04-04T08:36:48+00:00Risposta:
Sì. Può scaricare i moduli dal sito, compilarli e contattare la Segreteria per concordare un appuntamento in sede. Mille auguri per la professione che si appresta ad esercitare, bella e impegnativa.
35) Sono un neoiscritto e da poco ho aperto la partita IVA e effettuato, come da regolamento, l’iscrizione a Inarcassa. Ma con una collega ci siamo posti una domanda sull’assicurazione professionale. Fatta eccezione il caso delle asseverazioni del Superbonus 110%, per qualunque altra asseverazione (CILA, SCIA, APE che ha come finalità l’accatastamento, pratiche DOCFA…) è necessario avere un’assicurazione professionale?
La domanda sembra banale, ma non è poi così scontato e avviandoci piano piano alla libera professione ci domandavamo se fosse necessaria (non mettiamo in discussione la sua utilità, perché lo è di certo e ci tutela). Nel caso in cui fosse necessaria, avete la possibilità di darci dei consigli in merito?Ordine degli Architetti di Palermo2023-04-04T08:36:57+00:00Risposta:
L’architetto, nello svolgimento della propria attività professionale, è costantemente sottoposto a responsabilità civili, amministrative, penali e disciplinari. A tutela del professionista e della committenza, il Dpr 137/2012, cosiddetto “Riforma delle Professioni” ha istituito l’obbligo per chiunque eserciti una libera attività, compresi quindi architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, di stipulare un’assicurazione RC per la responsabilità civile e professionale. L’art.5 infatti così recita:
Art.5. Obbligo di assicurazione
1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
L’obbligo quindi sussiste “nei confronti del cliente” al momento della ricezione di un incarico; obbligo che decade in assenza dello svolgersi dell’attività. La Riforma delle professioni ha fatto riferimento, in particolare, all’art.3, comma 5 del Decreto Legge 13 agosto 2011, al quale si rimanda, convertito con modificazioni nella legge 148/2011, entrata in vigore il 13 agosto del 2013. Il professionista ha l’obbligo di “rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico” (ricordiamo l’obbligo della sottoscrizione del disciplinare d’incarico) “gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale”.
La violazione di tale norma, oltre a costituire illecito disciplinare, per cui si è sanzionati dal Consiglio di disciplina del proprio Ordine, espone a rischi economici non indifferenti il professionista. E’ bene sottolineare, infatti, come il massimale cui la polizza fa riferimento, non abbia alcuna relazione con l’importo medio delle opere della propria pratica quotidiana; i danni che potrebbero derivare al cliente, e non solo , sono infatti di altra natura e di altro rango; basti citare il danno che ne deriva da una errata interpretazione di una norma contenuta in un piano regolatore o dal malaugurato caso di grave incidente ad un operaio, per incuria del DL o per omesso controllo del CSE, anche nel caso di una piccola ristrutturazione, solo per fare qualche esempio.
E’ il regime di libero mercato che consente ad ogni architetto di vagliare le offerte assicurative, valutare preventivi e condizioni, e stipulare l’assicurazione che meglio si attagli alle proprie esigenze. E’ bene sapere, per le proprie risoluzioni, che Inarcassa, ente di previdenza di ingegneri ed architetti, ha stipulato una convenzione assicurativa, che è il caso di conoscere e approfondire, che vede quale controparte la Assigeco di Milano, coverholder della inglese Lloyd’s.
Risposta:
Rimandiamo al DM n.38 del 29 aprile 2020, con particolare riferimento all’art.1 che differisce i termini della prima sessione degli esami di Stato e al DM n.57 del 29 aprile 2020 che prescrive che l’esame venga costituito, per la prima sessione dell’anno 2020, da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. In merito allo svolgimento sarà la Commissione a chiarirne i termini.
33) Vorrei partecipare ad un concorso pubblico per titoli ed esami, per Assistente Tecnico Geometra. Tra i requisiti di ammissione indicati sul bando è richiesto il Diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero in possesso del diploma afferente al settore “Tecnologico” indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” di cui al DPR 88/2010 o altro titolo di studio equipollente ai sensi di legge o titolo di studio assorbente e l’Iscrizione all’ Albo Professionale dei Geometri o dei Geometri Laureati.
Pur non essendo in possesso del diploma istruzione secondaria superiore di Geometra, né dell’Iscrizione all’Albo Professionale dei Geometri o dei Geometri Laureati, ho conseguito la Laurea Magistrale in Architettura LM4, e sono iscritta all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Pianificatori della Provincia di Palermo, Sez. A, Sett. A. Vorrei conferma per sapere se i miei titoli sono considerati assorbenti rispetto a quelli richiesti per l’ammissione al concorso, in particolare per quanto riguarda l’Iscrizione all’Albo.Ordine degli Architetti di Palermo2023-04-04T08:37:14+00:00Risposta:
E’ bene precisare come debba considerarsi necessaria e indispensabile l’assistenza di un legale per questioni come quella esposta. La risposta, comunque, sembrerebbe affermativa; viene in soccorso la Sentenza del Tar Basilicata n.72/2013 che ha sancito come, quando un bando di concorso preveda, come requisito di ammissione, il Diploma di Geometra, vada ammesso al concorso anche il candidato in possesso della Laurea in Ingegneria o della Laurea in Architettura.
Si veda anche TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 9.5.2008, n. 463, sull’assorbimento del diploma di geometra nella laurea in architettura. Va da sè inoltre che venga assorbito il criterio di iscrizione al proprio Albo professionale.
Risposta:
Se i seminari sono stati seguiti tramite enti terzi accreditati al CNAPPC , non è necessario caricare su Im@teria l’autocertificazione poiché sarà l’Ente stesso a riconoscere i cfp. Se l’Ente non è accreditato li può inserire tra le certificazioni, delle quali verranno riconosciute per un massimo di 5 cfp per anno.
Risposta:
Nel segnalare la Sentenza 20/03/2004 n. 469 del TAR Torino (Ai fini dei concorsi pubblici la laurea in ingegneria edile è equipollente a quella in ingegneria civile e a quella in architettura) la rinviamo alla pagina del MIUR relativa alla equipollenze tra titoli accademici italiani ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
Risposta:
Con le raccomandazioni contenute nel Dpcm dell’11 marzo vengono mantenute le attività (Codice ATeco 71) “degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche”.
Il decreto, inoltre, restringe la possibilità di spostamenti in questi termini: «È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute».
Risposta:
Architetti e altri professionisti iscritti agli Albi professionali hanno diritto all’indennità se iscritti a una Cassa di previdenza.
Risposta:
Premesso che, ai sensi del d.p.r. 445/2000, dal 1 gennaio 2012 agli Uffici pubblici è vietato rilasciare ai privati certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (per cui è valida l’autocertificazione), dovendo comunque richiederlo è necessario inviare un bonifico di 33 euro per due marche da bollo da 16 (una da applicare nell’istanza di rilascio di certificato in Bollo e l’altra da applicare sul certificato) e 1 euro per costo certificato all”Ordine, IBAN IT68O0200804657000101768716.
La segreteria predisporrà il certificato e lo trasmetterà al richiedente via PEC.
Risposta:
Tra i requisiti per l’ottenimento del bonus una tantum di 600 euro non rientra il numero di anni di iscrizione ma esclusivamente l’iscrizione ad Inarcassa alla data della richiesta o al 23 febbraio 2020.
Risposta:
In considerazione dell’emergenza di questi giorni, non essendo possibile la partecipazione diretta a corsi e convegni, tutti gli Ordini provinciali italiani hanno concordato di riservare posti, oltre che ai propri anche ad altri iscritti.
Per questa ragione, nel caso in esame, 55 posti sono riservati a chi non è iscritto al nostro Ordine; “riservati” ma non necessariamente già “prenotati”. Contattando la segreteria, all’indirizzo architetti@palermo.awn.it, o chiamando il 334 8350129, è possibile entrare a far parte della lista di attesa.
Risposta:
Si, è possibile la partecipazione a tutti coloro che si sono iscritti in tempo.
Risposta:
Il servizio di assistenza continuerà ad essere garantito attraverso i consueti canali – mail e telefono – e il personale di segreteria potrà essere contattato dal lunedì al l venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ai numeri 347-3405535 e 334-8350129
Risposta:
La procedura per recuperare Pin e Password è semplice, basta andare su questo link e compilare i dati richiesti.
Risposta:
L’accredito è automatico se divulgato attraverso la piattaforma Im@teria; in caso contrario è necessario autocertificare i CFP acquisiti mediante la procedura fornita, all’interno del sito Im@teria, dal menu “Autocertificazione formativa” (al momento disabilitato)
Risposta:
No.
Risposta:
Riteniamo sia possibile sollecitare la segreteria di Inarcassa affinche porti presto a buon fine l’iter necessario all’iscrizione. Il corretto destinatario della sua richiesta è proprio l’Ente di previdenza, chiami il call center allo 02 91979700.
Risposta:
E’ sufficiente l’inserimento su iM@teria.
Risposta:
Si, è prevista l’attribuzione di un indirizzo pec su dominio archiworldpec.it, contatti la segreteria tramite email a architetti@palermo.awn.it.
Risposta:
Si, è possibile conseguire CFP con tutti i corsi pubblicati su iM@teria.
Risposta:
Si, è possibile; è necessario contattare la segreteria all’indirizzo architetti@palermo.awn.it.
Risposta:
Il Consiglio nazionale ha deliberato la proroga del semestre di ravvedimento operoso per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo; la nuova scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2020. Qui il link per leggere la Circolare n.22 del 10 marzo emanata dal CNA.
Risposta:
Questo Ordine sta già provvedendo con una richiesta formale a sollecitare l’autorità giudiziaria. Allo stesso modo con l’Amministrazione regionale per accreditare ai Comuni le somme dei finanziamenti in corso per liquidare i costi dei lavori eseguiti e le prestazioni professionali
Risposta:
Dai beneficiari del sussidio sono esclusi i titolari di pensione Inarcassa; rimandiamo, in ogni caso, ogni ulteriore precisazione direttamente alla fonte: tra i contatti, il call center Inarcassa allo 02 91979700.
Risposta:
Dal sito Inarcassa: “La platea dei beneficiari è costituita da tutti i professionisti che siano iscritti a Inarcassa alla data della richiesta o al 23 febbraio 2020 (data di attivazione dei provvedimenti restrittivi da parte del Governo).
Hanno diritto all’indennità anche coloro che hanno presentata domanda di iscrizione ma il cui provvedimento sia in corso, se la decorrenza di iscrizione è fissata in data antecedente il 1° aprile 2020.
Sono esclusi i titolari di pensione Inarcassa e di altro ente. Per analogia a quanto sopra riportato sono esclusi i pensionandi, vale a dire coloro che hanno presentato domanda di pensione, avendone i requisiti, e il cui provvedimento di liquidazione sia in corso.”
A differenza della prima bozza di decreto attuativo, il testo definitivo non contiene il requisito della regolarità in materia di obblighi contributivi.
Risposta:
Il Decreto MISE 37/2008, all’art.3, comma 2, prescrive espressamente che “Il responsabile tecnico (..) svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa”, come la libera professione.
Risposta:
Il requisito necessario, ma non sufficiente, non è essere iscritto all’Albo ma ad Inarcassa o all’Inps.
Risposta:
In merito si riscontra una diffusa disinformazione: L’iscritto all’Ordine professionale non può emettere ricevute di prestazione occasionale.
L’art. 61 del D. Lgs. 276/2003 definisce quali prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore, nell’anno solare, a 30 giorni con lo stesso committente ed un compenso complessivo annuo, percepito dallo stesso committente, non superiore a € 5.000.
Il comma 3 esclude da tali prestazioni i professionisti iscritti agli Albi di appartenenza che pertanto sono obbligati ad aprire la Partita Iva e rispettare, a meno di non incorrere nel reato di evasione, i conseguenti obblighi fiscali: emissione fattura inserendo contributo alla cassa professionale, Iva e detrazione per ritenuta d’acconto ove ricorrano.
Risposta:
Dipende dall’Istituto di previdenza al quale si è iscritti.
Risposta:
Inarcassa – Può beneficiare del sussidio una tantum di 600 euro il professionista che sia iscritto a Inarcassa alla data della richiesta o al 23 febbraio 2020 (data di attivazione dei provvedimenti restrittivi da parte del Governo). Hanno diritto all’indennità anche coloro che hanno presentata domanda di iscrizione ma il cui provvedimento sia in corso, se la decorrenza di iscrizione è fissata in data antecedente il 1° aprile 2020.
INPS – Il sussidio è emesso in favore di:
- liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivo al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (sono compresi anche gli iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco);
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e non abbiano rapporti di lavoro al 17 marzo 2020;
- lavoratori del settore agricolo purché abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e non siano titolari di pensione diretta;
- lavoratori dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, corrispondenti a un reddito non superiore a 50.000 euro.
Risposta:
Il corso di aggiornamento in prevenzione incendi, nonostante le quattro richieste di manifestazioni di interesse inviate agli scritti dall’Ordine nel corso degli scorsi 12 mesi, non ha raggiunto il numero necessario per essere attivato. I pochi iscritti sono stati dirottati al corso dell’Ordine dei periti, che avrebbe avuro inizio il 5 marzo, se non fossero sopraggiunti gli eventi che conosciamo. Anche il corso base di 120 ore, organizzato dal nostro Ordine doveva partire il 9 marzo ma non è stato possibile .
Per l’attivazione in modalità fad sincrono, abbiamo già contattato, e siamo in attesa di risposta, il Comando dei Vigili del fuoco per predisporlo insieme. Pubblichiamo qui la Circolare n. 43_31 marzo 2020 “Differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio”, emessa dal CNA.
Risposta:
La procedura da seguire è la definizione, così come concordato, della rateizzazione di ogni incombenza e successivamente chiedere, via pec, la cancellazione dall’Albo.
Risposta:
La sede dell’Ordine è chiusa per il divieto di assembramento cui agli ultimi Decreti. La scadenza del periodo di moratoria è stata comunque prorogata a fine anno. Sul sito iM@teria è possibile trovare diversi corsi da seguire da on line.
Risposta:
In Soprintendenza, ci risulta per le vie brevi, è stato adottato un sistema di smart working. L’email cui fare riferimento, per la sezione paesaggistica è sopripa.uo3@regione.sicilia.it. La pec, per inoltro delle istanze, è sopripa@certmail.regione.sicilia.it.
Risposta:
Se iscritto Inarcassa è sufficiente collegarsi attraverso la pagina Inarcassa on line con il proprio account. Se sotto gestione Inps, è necessario andare su inps.it, al momento (le 14:30 del 1/4/2020) non disponibile.
Risposta:
Si, l’Ordine si sta attivando in tal senso, il punto è all’ordine del giorno del prossimo Consiglio, che si svolgerà in video conferenza.