Risposta:

In merito si riscontra una diffusa disinformazione: L’iscritto all’Ordine professionale non può emettere ricevute di prestazione occasionale.

L’art. 61 del D. Lgs. 276/2003 definisce quali prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore, nell’anno solare, a 30 giorni con lo stesso committente ed un compenso complessivo annuo, percepito dallo stesso committente, non superiore a € 5.000.

Il comma 3 esclude da tali prestazioni i professionisti iscritti agli Albi di appartenenza che pertanto sono obbligati ad aprire la Partita Iva e rispettare, a meno di non incorrere nel reato di evasione, i conseguenti obblighi fiscali: emissione fattura inserendo contributo alla cassa professionale, Iva e detrazione per ritenuta d’acconto ove ricorrano.