Risposta:
In merito al quesito posto è da ricordare come recentemente la legge n.37/2019 abbia modificato l’art. 5 comma 3 della Legge 39/1989 in questi termini: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile (…) con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi”.
Il Consiglio nazionale con un approfondimento, nota Prot. 803/2019, si è espresso sulla materia in questi termini: “La norma individua quindi una duplice incompatibilità, sia per l’esercizio di professioni intellettuali relative al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione “e comunque” in situazioni di conflitto di interessi, non prevedendo la congiunzione “o” tra le incompatibilità, ma specificando che debba essere valutata “comunque” una situazione di conflitto di intessi per una professione intellettuale come quella dell’architetto e al contempo una attività di mediazione.
Quanto al settore merceologico, appare evidente che esercitare attività di mediazione in ambito immobiliare ed essere progettista/direttore dei lavori/progettista dell’immobile o sul terreno oggetto di mediazione possa agevolmente ritenersi nel “medesimo settore merceologico”, sussistendovi in questi casi anche delle “situazioni di conflitto di interessi”.
28/1/2022