Sembra più che opportuno sgombrare il campo, ancora una volta, da una serie di convinzioni, tra i nostri iscritti, che non trovano fondamento nella vigente normativa.
Chi è iscritto all’Albo di una professione regolamentata, come è il nostro caso, non esercita prestazioni occasionali e non può esercitare la libera professione senza il possesso di una partita IVA e senza emissione di una Fattura.

L’art. 61 del D. Lgs. 276/2003 definisce quali “prestazioni occasionali” i rapporti di durata complessiva non superiore, nell’anno solare, a 30 giorni con lo stesso committente ed un compenso complessivo annuo, percepito dallo stesso committente, non superiore a € 5.000.

Il comma 3 esclude da tali prestazioni i professionisti iscritti agli Albi di appartenenza che pertanto sono obbligati ad aprire la Partita Iva e rispettare, a meno di non incorrere nel reato di evasione, i conseguenti obblighi fiscali: emissione fattura inserendo contributo alla cassa professionale, Iva e detrazione per ritenuta d’acconto ove ricorrano.

L’iscrizione all’Albo CTU comporterà lo svolgimento di una attività professionale per cui rientra pienamente nelle disposizioni cui sopra.
Si riporta a tal proposito la risposta già resa al quesito n.38, più in basso:

Il termine “occasionale” non è, in questo ambito, sinonimo di “sporadico”. In merito al quesito dà una esaustiva e definitiva risposta la Risoluzione n.41/2020 emessa dall’Agenzia delle Entrate che, dal portale Fiscomania.com, viene qui ben commentata.
Se ne consiglia un’attenta lettura al fine di non perseguire procedure che risultano ancora erroneamente praticate da molti iscritti a questo Ordine.

In ultimo, ai sensi del DPR 137/2012, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, in presenza anche di un solo committente, hanno l’obbligo di stipulare un’assicurazione RC per la responsabilità civile e professionale.

12/2/2024