28 Novembre 2023
Trascriviamo qui di seguito il parere del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, trasmessoci con Circolare n. 100 del 17/11/2023, relativo alla nullità dei ribassi richiesti agli operatori economici affidatari diretti di Servizi di Architettura e Ingegneria.
Come è noto, le procedure di aggiudicazione per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, sono individuate dall’art. 50 comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n°36 (codice dei contratti pubblici).
Il sopra richiamato art. 50 al comma 41, prevede che le stazioni appaltanti procedano all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso (quest’ultimo criterio escluso per i SAI dall’art.108 comma 2 lettera b).
Il richiamo a tali criteri di aggiudicazione è però limitato alle ipotesi di cui alle lettere c) e d) ed e) dello stesso art.50 comma 1 escludendo quindi gli affidamenti diretti di cui alle lettere a) e b)2
Pertanto, negli affidamenti diretti, l’applicazione di un ribasso ai corrispettivi calcolati con il decreto parametri di cui all’art. 41 comma 15 del codice dei contratti risulta del tutto illegittima, costituendo violazione, non solo all’art. 2 comma 3 della legge 49/20233, con le conseguenze di cui all’articolo 3 comma 14 (nullità della pattuizione), ma anche all’art.50 comma 4 del nuovo codice dei contratti pubblici.
Per quanto sopra esposto, le Stazioni Appaltanti in indirizzo, nella redazione degli atti di affidamento diretto dei Servizi di Architettura e Ingegneria, ai sensi del sopra richiamato articolo 50 comma 1 lettera b), sono invitate a non richiedere all’Operatore Economico selezionato alcun ribasso dei corrispettivi, che devono invece rispettare il sopra richiamato Decreto parametri.
Ove, a seguito di apposita segnalazione, la stazione appaltante non dovesse adeguare i suddetti atti (di affidamento diretto di SAI), in violazione ai sopra citati articoli della Legge 49/2023 e del D Lgs.36/2023, il Consiglio Nazionale, di concerto con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di riferimento, si riserva di mettere in essere tutte le iniziative previste dalla legge 49/2023 o di altra natura nel perseguire la tutela di quanto rappresentato.