18 Ottobre 2025

L’intelligenza artificiale può essere utilizzata esclusivamente come supporto all’attività professionale, senza però sostituire il lavoro intellettuale del professionista, che deve sempre mantenere un ruolo centrale e prevalente. Per salvaguardare il rapporto di fiducia con il cliente, il professionista ha inoltre l’obbligo di comunicare in modo chiaro, semplice e completo le informazioni sui sistemi di IA impiegati nell’ambito della propria attività.

Queste disposizioni sono previste dalla legge n. 132 del 23 settembre 2025, entrata in vigore il 10 ottobre 2025, che introduce specifiche misure per le professioni intellettuali in materia di utilizzo dell’intelligenza artificiale all’Art. 13 – Disposizioni in materia di professioni intellettuali riporta quanto segue:
<< 1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.

2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. >>

Il Codice deontologico degli architetti affronta il tema dell’uso etico dell’IA nel preambolo, affermando che «il Professionista, nella propria attività professionale, si impegna a utilizzare l’Intelligenza artificiale in modo etico e responsabile, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e riservatezza. Si impegna a garantire che l’uso dell’Intelligenza artificiale nei propri progetti rispetti i valori fondamentali della professione, promuovendo la qualità, la sicurezza e il benessere dell’utente».

Anche il disegno di legge delega per la riforma degli ordinamenti professionali dedica attenzione al tema, prevedendo l’aggiornamento dei Codici deontologici affinché essi «garantiscano che la prestazione professionale, seppur svolta con l’ausilio di tecnologie digitali, sia frutto della professionalità e della competenza specifica dell’iscritto».